Presupposti per l'accesso alla rete
L'autorizzazione per l'utilizzo della rete ferroviaria svizzera viene concessa ad un'azienda dall'Ufficio federale dei trasporti. Base per l'autorizzazione sono le disposizioni contenute nella Legge federale sulle ferrovie (Lferr) e l'Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF) del 25 novembre 1998.
Le disposizioni principali in breve:
Un’impresa di trasporto ferroviario che desidera avere l'accesso alla rete deve avere sede in Svizzera o nell'Unione europea. |
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L'accesso alla rete di altre imprese straniere è regolato dai relativi accordi internazionali. |
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L'impresa possiede una concessione o una licenza per la conduzione di treni ai sensi della Legge federale sulle ferrovie (Lferr). |
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Le basi finanziarie devono essere garantite. |
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È obbligatorio stipulare una copertura assicurativa di almeno 100 milioni di franchi svizzeri per ogni sinistro. |
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Personale qualificato garantisce il funzionamento sicuro. |
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Per garantire un esercizio sicuro della ferrovia, i veicoli devono corrispondere ai requisiti di legge. |
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È necessario garantire il rispetto delle norme di sicurezza relative alle tratte percorse. |
Disposizioni della Confederazione
» Legge federale sulle ferrovie (Lferr)
» Ordinanza concernente l’accesso alla rete
ferroviaria (OARF)
» Linee guida per l'accesso alla rete
Disposizioni della BLS
» Condizioni generali (tedesco)
» Prescrizioni (tedesco)
» ADM 12/09 Certificato di sicurezza (tedesco)
» Tratta di base del Lötschberg (tedesco)
» Network statement BLS (tedesco)